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Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Testo vigente

Art. 246 Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza

1. Il trattamento privilegiato diretto e' liquidato d'ufficio in caso di dispensa dal servizio ferroviario per inidoneita' fisica, riconosciuta dipendente da fatti di servizio.

2. In ogni altro caso, tale trattamento e' liquidato a domanda degli interessati.

3. La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere l'indicazione delle infermita' o lesioni per le quali il trattamento e' richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le determinarono. L'interessato puo' allegare alla domanda tutta la documentazione che ritiene utile.

4. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio centrale o al compartimento presso il quale e' stato prestato l'ultimo servizio.

5. La domanda non e' ammessa se il dipendente:

  1. a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio o di dieci anni da tale data in caso di parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermita' o lesioni denunciate;

  2. b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione del trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di servizio, nel termine e con le modalita' stabilite dall'art. 164 dello stato giuridico per il personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

  3. c) e' stato dispensato dal servizio per inidoneita' fisica, non riconosciuta dipendente da fatti di servizio anche a seguito della visita di revisione;

  4. d) non si e' sottoposto, senza giustificato motivo, agli accertamenti sanitari entro il termine di un anno nei casi previsti dal comma precedente, la domanda e' respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio centrale o del compartimento competente.

6. In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato diretto e' adottato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, emesso previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

7. Il Ministro, qualora non condivida il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel decreto i motivi del dissenso.

8. Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti la pensione normale sono corrisposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale stessa da recuperare in sede di liquidazione del trattamento definitivamente spettante.

Art. 247 Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria

1. L'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di trattamento privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce il parere dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo sui fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e sanitaria.

3. Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174.

4. All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla dipendenza da fatti di servizio delle infermita' e delle lesioni denunciate, sull'ascrivibilita' di esse per assimilazione alle tabelle applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla capacita' lavorativa del dipendente.

5. Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite del servizio del personale, al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato per il prescritto parere.

Art. 248 Trattamento di riversibilita' - Morte in servizio del dipendente

1. La pensione privilegiata di riversibilita' e' liquidata di ufficio a favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio.

2. Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio lo avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso deve presentare, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilita', motivata domanda al servizio centrale o al compartimento presso il quale il dante causa prestava servizio.

3. La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della morte del dipendente, non e' ammissibile: essa e' respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il dipendente avesse gia' chiesto l'accertamento della dipendenza delle infermita' o lesioni contratte.

5. Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione o al diniego della pensione privilegiata di riversibilita' si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, adottato previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in base al giudizio medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato sanitario competente, sulla relazione causale tra l'infermita' o la lesione da cui e' derivata la morte del dipendente e i fatti denunciati.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 246, ultimo comma, e 247.

Art. 249 Trattamento di riversibilita' - Morte dell'iscritto in quiescenza

1. In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la pensione privilegiata di riversibilita' e' liquidata su domanda degli aventi diritto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

2. Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la morte sia dovuta all'infermita' o alla lesione per la quale era stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro competente provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla domanda stessa si e' pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha espresso parere il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

3. In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal servizio, l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione privilegiata deve presentare domanda al servizio centrale o al compartimento, presso il quale l'iscritto presto' l'ultimo servizio.

4. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 247.

5. La domanda di cui al comma precedente e' dichiarata inammissibile con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente se e' presentata oltre il termine perentorio di due anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata prodotta entro il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).

Art. 250 Disposizioni comuni

1. Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le disposizioni comuni contenute nella parte II, titolo II, capo III del presente testo unico.

2. Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza puo' essere comunicato all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 193, anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria.

3. Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente deceduto in attivita' di servizio, sono effettuati dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la pensione ha la residenza.

Art. 251 Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento

1. Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie nonche' alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi a dette pensioni.

Parte quarta. Disposizioni finali e transitorie

Art. 252 Data di entrata in vigore

1. Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto nello articolo seguente.

Art. 253 Norme sulla competenza degli uffici periferici

1. Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il trattamento normale diretto nonche' le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1976.

2. Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 254 Norme abrogate

1. Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successiva integrazioni e modificazioni, nonche' tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo unico.

2. Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme abrogate ai sensi del comma precedente, si intendono richiamate le corrispondenti norme del presente testo unico.

3. Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e le altre norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, prevedono la perdita del diritto al trattamento di cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie.

Art. 255 Norme sul controllo e sull'impugnabilita' dei provvedimenti in materia di riscatto

1. Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza nonche' le norme che regolano l'impugnabilita' di tali provvedimenti sono applicabili anche per quanto concerne i provvedimenti di cui all'art. 149.

Art. 256 Casi in corso di trattazione

1. Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore del presente testo unico si applicano le disposizioni del testo unico stesso, anche per gli effetti anteriori alla data predetta.

2. Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei casi in cui il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', sia stato introdotto da tale legge.

3. La base pensionabile non puo' essere determinata in misura diversa da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve essere riferita.

4. Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e gli aumenti della pensione relativi alle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo non possono essere fissate decorrenza e misura diverse da quelle stabilite dalle disposizioni che erano applicabili nei periodi relativamente ai quali detti assegni e aumenti spettano.

Art. 257 Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico

1. L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di quiescenza presentate dopo l'entrata in vigore del presente testo unico da dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data o dai loro aventi causa, nei confronti dei quali non sia stato gia' emesso provvedimento ai fini di detto trattamento.

Art. 258 Applicabilita' a domanda di norme del testo unico

1. I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico o i loro aventi causa hanno diritto, a domanda, all'applicazione nei propri confronti delle seguenti norme:

  1. a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle precedenti disposizioni, non erano riscattabili ne' altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale;

  2. b) art. 12, relativamente alla computabilita' dei servizi non di ruolo resi alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti e degli istituti di cui allo stesso articolo e relativamente alla computabilita' dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti collocati a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta';

  3. c) art. 13, relativamente alla riscattabilita' dei periodi di iscrizione agli albi professionali e dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione;

  4. d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilita' del servizio prestato, rispettivamente, in qualita' di incaricato tecnico, di amanuense di cancelleria e di amanuense ipotecario;

  5. e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianita' minima di venti anni di servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto alla pensione normale da parte del dipendente civile dimissionario;

  6. f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di riversibilita' in favore della vedova del pensionato;

  7. g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del diritto alla pensione di riversibilita' in favore degli orfani maggiorenni e dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, e' prevista l'eta' sessagenaria quale condizione alternativa di quella dell'inabilita' a proficuo lavoro;

  8. h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianita' di servizio di venti anni stabilita per l'acquisto del diritto a pensione da parte del personale ferroviario nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego;

  9. i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del trattamento continuativo di quiescenza diretto, concorrente a determinare la pensione privilegiata ferroviaria;

  10. l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della pensione privilegiata diretta ai soli fini della riversibilita'.

2. Se la domanda di cui al comma precedente e' presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le norme suindicate sono applicabili con effetto dalla data predetta; negli altri casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che abbia da far valere servizi o periodi di cui alle lettere a), b), c) o d), puo' presentare la domanda nel termine perentorio di due anni dalla data predetta, qualora tale termine sia piu' favorevole di quelli previsti dall'art. 147, primo e secondo comma. In caso di decesso il diritto puo' essere esercitato dagli aventi causa nel termine stabilito dal terzo comma del citato articolo.

4. Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili d'ufficio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

5. Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art. 257, le disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili anche senza espressa richiesta dell'interessato. Se la domanda di trattamento di quiescenza e' presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le citate disposizioni sono applicabili con effetto da tale data; negli altri casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 259 Revisione di provvedimenti

1. Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall'art. 258, risultino piu' favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato gia' emesso provvedimento definitivo puo' chiederne la revisione entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, con effetto dalla data stessa.

2. La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilita'.

Art. 260 Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali

1. Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 258, primo comma, chieda il riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione, e' tenuto al pagamento del contributo di riscatto commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data di presentazione della domanda, al personale in attivita' di servizio che abbia qualifica o grado pari a quello rivestito dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 261 Riscatto di servizi resi ad enti diversi

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico puo' chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta, il riscatto totale o parziale dei servizi di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti o degli istituti di cui all'art. 12, verso pagamento di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione ai periodi riscattati. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga o retribuzione.

2. Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non si applicano l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma.

Art. 262 Pensioni a onere ripartito

1. Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano gia' transitati ad altro ente di cui agli articoli 113 e 116, si applicano le norme vigenti alla data suddetta in materia di pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati ancora emessi provvedimenti definitivi.

2. La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di passaggio al servizio dello Stato di personale proveniente da altro ente di cui agli articoli sopra citati.

3. Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, e' riaperto, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, nei riguardi del personale che non sia cessato definitivamente dal servizio anteriormente a tale data.

Art. 263 Pensione dell'I.N.P.S

1. Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, gia' liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto suddetto, si applica l'art. 127.

3. Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano gia' ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 264 Assegno personale per titolari di pensione di riversibilita

1. Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e agli orfani del dipendente o del pensionato siano di importo superiore alla quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico stesso, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in occasione di successivi aumenti della misura delle pensioni.

Art. 266 Personale del Ministero della difesa

1. Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1 gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, si osservano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214.