Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti
Testo vigente
Art. 11
1. In deroga alle norme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto per infermita' ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge stessa. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potra', in alcun caso, superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A.
Art. 12
1. Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali sia gia' stato concesso trattamento privilegiato ordinario o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perche' le infermita' non erano valutabili ai fini della classificazione, l'invalido civile o militare puo' far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte per la stessa infermita'.
2. Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la competente commissione medica dichiari che l'invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purche' tale giudizio sia confermato dall'autorita' sanitaria superiore. Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, detta autorita' sanitaria deve pronunciarsi su visita diretta.
3. In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di prima istanza ed e' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosso dall'interessato dopo la detta decorrenza.
4. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidita' entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido. L'eventuale piu' favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Le competenti commissioni mediche debbono osservare la procedura indicata nel quarto comma dell'articolo 9 della presente legge.
5. Nel caso di nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto, quest'ultima e' concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e successive modificazioni.
6. Nel caso in cui al titolare spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione od assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata gia' liquidata indennita' per una volta tanto, l'importo dell'indennita' stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero e' effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate dall'ottavo comma dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Resta impregiudicata la facolta' per gli invalidi provvisti di assegni di incollocabilita' - di cui al precedente articolo 6 - di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.
Art. 13
1. Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di 1a categoria compreso l'assegno complementare, istituito con l'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, nella misura di lire 444.000 annue oltre agli aumenti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b) della presente legge qualunque sia la causa del decesso, purche' la domanda sia presentata entro due anni dalla data di morte del militare o del civile. Qualora la domanda sia presentata trascorso tale termine, il trattamento speciale suddetto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa ed e' corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo e quello della data di morte del dante causa.
2. Dopo il predetto termine di tre anni comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla riversibilita' ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.
3. La vedova e gli orfani dell'invalido di 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.1
Art. 14
1. L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, e' sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1972, dal seguente:
"A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria e' concessa un'indennita' speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876. L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al 16 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª.
L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare progressiva sul reddito.
L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno.
Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilita', a segnalare tempestivamente alle Direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.
La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione".
Art. 15
1. Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per infermita' proveniente da causa di servizio con meno di 20 anni di servizio effettivo, ma 15 o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, consegue - se piu' favorevole - la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo.
2. Nel caso di cui al precedente comma e' applicabile il terzo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.
Art. 16
1. L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, e' sostituito dal seguente:
"La pensione privilegiata per gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, ivi compresi i Corpi organizzati militarmente, e per i graduati e militi (esclusi gli allievi) dei carabinieri, della guardia di finanza e dei Corpi predetti, e' liquidata in misura uguale all'ultimo stipendio o paga, oltre gli eventuali assegni utili a pensione goduti dal militare all'atto della cessazione dal servizio quando l'infermita' o la lesione sia riconosciuta ascrivibile alla 1a
categoria, e nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione di 1a categoria per le infermita' o lesioni ascrivibili, rispettivamente, alle categorie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª".
Art. 17
1. Le pensioni privilegiate ordinarie dei caporal maggiori e caporali, appuntati e soldati dell'Esercito e gradi equiparati della Marina e dell'Aeronautica e quelle degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia delle carceri e degli allievi guardie forestali per infermita' ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª inclusa, sono liquidate, rispettivamente, al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermita' di 1ª categoria.
Art. 18
1. L'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruenti di assegno di superinvalidita', di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, e' esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, ai grandi invalidi per servizio.
Art. 19
1. Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei caduti per servizio.
Art. 20
1. I miglioramenti derivanti dall'applicazione della tabella F indicata nell'articolo 1 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.
Art. 21
1. Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F. 1), 6 (primo comma), 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, i titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.
2. Se la domanda e' presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F. 1), 6 (primo comma), 9, 12, 13 e 15, sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1969. Se la domanda e' presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari, e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalita' vigenti in materia di pensioni ordinarie.
4. Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1 (tabelle A, B, E ed F.1), 9, 12 e 15 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.
Art. 22
1. Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni piu' favorevoli di quelle previste dalla presente legge, e' conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni gia' effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile la disposizione di cui al presente articolo si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.
Art. 23
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 74; l'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1948, n. 258; gli articoli 1, 3, 6 ed 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1951, n. 306; l'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 683; gli articoli 2, primo e secondo comma, 3, 4 e 6, quarto comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 993; l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20; gli articoli 1, secondo comma, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474; gli articoli 1, 6, 8, secondo comma, 9, 10, primo comma, ed 11 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
2. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge deve intendersi applicabile, anche nei riguardi del personale civile, il primo comma dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488.
Art. 24
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 e in lire 930 milioni per l'anno finanziario 1971 si fa fronte, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1970 e 1971.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO