Sez. L, Sentenza n. 1615 del 12/03/1982 (Rv. 419439 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ACCERTAMENTO - CONSULENZA MEDICO LEGALE - CENSURE - PRODUZIONE DI NUOVE CERTIFICAZIONI SANITARIE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ACCERTAMENTO - CONSULENZA MEDICO LEGALE - CENSURE - PRODUZIONE DI NUOVE CERTIFICAZIONI SANITARIE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Nelle controversie concernenti l'accertamento della sussistenza o meno di una malattia professionale, le critiche alla consulenza medico - legale espletata nel procedimento di primo grado - e, quindi, i motivi d'impugnazione contro la sentenza che ne abbia recepito le conclusioni - possono integrarsi anche attraverso la produzione di nuove certificazioni sanitarie, la cui ammissibilità in appello non soggiace al divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 437 (nuovo testo) cod. proc. civ., che riguarda soltanto le cosiddette prove costituende, e, in quanto volta a dimostrare la verificazione di un aggravamento della malattia, è, inoltre, giustificata dall'Obbligo del giudice di tener conto della situazione patologica esistente al momento dell'accertamento giudiziario. (V 5768/80, mass n 409602; (V 1932/79, mass n 398328; (V 3740/78, mass n 393261; (V 2835/77, mass n 386444).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)