Sez. L, Sentenza n. 4947 del 28/05/1990 (Rv. 467415 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CREDITO PER GLI INTERESSI MORATORI ED IL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER IL CREDITO PRINCIPALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - SOPRAVVENIENZA DI LEGGE INTRODUCENTE UNA NUOVA COMPONENTE NELLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ - EFFETTI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CREDITO PER GLI INTERESSI MORATORI ED IL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER IL CREDITO PRINCIPALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - SOPRAVVENIENZA DI LEGGE INTRODUCENTE UNA NUOVA COMPONENTE NELLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ - EFFETTI.*
Il credito concernente gli interessi moratori ed il risarcimento del maggior danno (ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.) da ritardato pagamento dell'obbligazione principale soggiace allo stesso termine di prescrizione stabilito per quest'ultima, e quindi, nel caso d'indennità premio di servizio, alla prescrizione quinquennale ex art. 19 R.d.l. 2 novembre 1933 n. 2418 (non abrogato dall'art. 19 della legge n. 152 del 1968), la quale inizia a decorrere, sia per l'obbligazione principale che per quella accessoria, dalla maturazione del diritto all'indennità, e cioè dalla data del collocamento in quiescenza, non rilevando in contrario che l'INADEL, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, sia costituito in mora dopo il decorso di centoventi giorni dalla cessazione del rapporto di servizio. L'indicato termine di prescrizione quinquennale concerne l'indennità premio di servizio nella sua interessa, non essendo configurabili distinti diritti in relazione ai diversi emolumenti rientranti nella sua base di calcolo, salvo che una nuova legge, intervenuta dopo il collocamento in quiescenza del dipendente, abbia retroattivamente introdotto una nuova componente (nella specie, l'indennità integrativa speciale per effetto dell'art. 3 della legge n. 299 del 1980) nella base di calcolo dell'indennità (e previsto diversi criteri o modalità di calcolo della medesima), configurandosi in tal caso un autonomo diritto al supplemento dell'indennità, il cui termine di prescrizione quinquennale - applicabile, con la medesima decorrenza, anche al relativo credito per interessi e risarcimento del maggior danno - inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge. (V 6046/88, mass n 460465; (V 861/88, mass n 457246; (V 4065/87, mass n 452851; (V 5710/84, mass n 437390).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 02/11/1933 num. 2418 art. 19 CORTE COST., Legge 08/04/1968 num. 152 art. 19, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)