Sez. L, Sentenza n. 444 del 30/01/1978 (Rv. 389743 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - FORME - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONTROVERSIA LEGITTIMAMENTE TRATTATA E DECISA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME ORDINARIE - CAMBIAMENTO DI RITO - SPETTANZA AL GIUDICE D'APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - FORME - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONTROVERSIA LEGITTIMAMENTE TRATTATA E DECISA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME ORDINARIE - CAMBIAMENTO DI RITO - SPETTANZA AL GIUDICE D'APPELLO.*
Ai fini della scelta delle forme e delle modalita del mezzo di impugnazione vale la qualificazione del rapporto controverso risultante dalla sentenza che si intende impugnare. Pertanto, qualora una controversia sia stata legittimamente trattata e decisa in primo grado con il rito ordinario, l'appello deve essere proposto nella Forma ordinaria, e non secondo quella dettata dalla sopravvenuta normativa per le controversie di lavoro, spettando eventualmente al giudice di secondo grado di provvedere al cambiamento di rito. (nella specie trattavasi di una controversia in materia di rapporto di Agenzia, che in primo grado era stata trattata con il rito ordinario, essendo gia pervenuta alla fase decisoria al momento dell'entrata in vigore della legge n 533 del 1973, la quale ha esteso a tali controversie il rito del lavoro. Proposta l'impugnazione con il rito ordinario, i giudici di secondo grado avevano dichiarato inammissibile l'appello, perche non depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, secondo il nuovo testo dell'art 434 cod proc civ. la suprema Corte, nel cassare la decisione in accoglimento del ricorso, ha formulato il principio di diritto espresso dalla massima che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)