Sez. 3, Sentenza n. 1936 del 25/02/1994 (Rv. 485464 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Liquidazione dei danni - In genere | Invalidità temporanea o permanente causata dalla circolazione di veicoli - Disciplina ex art. 4 D.L. n. 857 del 1976 convertito nella legge n. 39 del 1977 - Risultanze delle dichiarazioni fiscali - Prova contraria dell'assicuratore del responsabile del danno e del lavoratore danneggiato - Ammissibilità - Lucro cessante sofferto dal libero professionista - Incrementi patrimoniali non ancora introitati - Requisiti - Obbligo di esame - Sussistenza.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Liquidazione dei danni - In genere
In tema di risarcimento del danno da invalidità temporanea o permanente causata dalla circolazione di veicoli a motore, l'art. 4 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977 n. 39, assume le risultanze delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio antecedente al sinistro a parametro base cui commisurare l'incidenza di detta invalidità sui guadagni del lavoratore danneggiato, salva la prova contraria relativa ad un reddito diverso, che può essere fornita non solo dall'assicuratore del responsabile del danno, ma anche dal lavoratore danneggiato per dimostrare la non significatività del reddito dichiarato a fronte di quello da lui prodotto nel medesimo periodo di tempo con la sua attività lavorativa remunerata. Conseguentemente nel caso in cui si debba quantificare il lucro cessante sofferto da un libero professionista per effetto della lesione personale subita, vanno presi in considerazione, per individuare la capacità di guadagno, anche gli incrementi patrimoniali ritraibili con ragionevole previsione dal lavoro svolto, pur se non ancora introitati al tempo del sinistro o nel triennio precedente, per naturali vicende collegate al particolare tipo di attività.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)