Sez. L, Sentenza n. 12676 del 15/12/1997 (Rv. 510932 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Denuncia di violazione delle regole di ermeneutica e del vizio di motivazione - Specificità - Necessità - Fattispecie riguardante l'interpretazione dell'art. 42 del CCNL 29 maggio 1989 per i dipendenti di aziende di spedizione in ordine alla corresponsione dell'indennità integrativa contrattuale ivi prevista.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, data la loro natura contrattuale, è riservata al giudice di merito le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità solo in ordine alla verifica della osservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente; sotto entrambi i profili, è necessaria una specifica indicazione, da parte di chi denunzi i suddetti vizi, del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione di legge e delle ragioni dell'obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto spettante ad un ex dipendente di una società di trasporti l'indennità integrativa contrattuale di cui all'art. 42 CCNL n. 4179 del 1989, sostenendo che il suddetto contratto non rinviava la corresponsione dell'indennità "de qua" alla prevista estinzione del fondo di previdenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)