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Sez. 5, Sentenza n. 8463 del 09/07/1997 Ud. (dep. 18/09/1997) Rv. 208609 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE | Modo di esecuzione del dovere del pubblico ufficiale - Inapplicabilità - Requisito dell'arbitrarietà - Necessità - Differenza dalla provocazione - Riconoscibilità - Non contraddittorietà.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208609-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

In tema di oltraggio, l'esimente prevista dall'art. 4 del D.L.G.T. 14 settembre 1944 n. 288 non si identifica con l'attenuante della provocazione, ma richiede presupposti e condizioni ben diverse. Essa è inapplicabile in relazione alle sole modalità esecutive dell'adempimento di un dovere funzionale del pubblico ufficiale, richiedendo la commissione di un "atto arbitrario". Non sussiste peraltro contraddizione tra la concessione dell'attenuante della provocazione e l'esclusione dell'esimente speciale, essendo diversi, sul piano oggettivo e soggettivo, i presupposti che condizionano la configurabilità dei due istituti: nella provocazione, infatti, è sufficiente che si sia prodotto uno stato di eccitazione psichica conseguente alla percezione di un comportamento ingiusto posto in essere dalla vittima del reato, mentre per l'esimente dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale è necessario dimostrare che il comportamento di costui, causa della reazione offensiva, si sia posto completamente al di fuori della sua funzionale attività ed abbia manifestato, nel contempo, una pervicace intenzione di eccedere dalle proprie attribuzioni per perseguire mere finalità vessatorie.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)