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Sez. 6, Sentenza n. 7565 del 10/04/1996 Ud. (dep. 26/07/1996) Rv. 205883 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE | Illegittimità dell'atto - Necessità - Esclusione - Atteggiamento villano - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205883-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

L'arbitrarietà del comportamento del pubblico ufficiale prevista come scriminante dall'art. 4 D.Lgslgt 14 settembre 1944 n. 288 non deve essere ravvisata soltanto nell'illegittimità dell'atto, potendo essa consistere anche nella sconvenienza o nella scorrettezza del modo di svolgimento di una attività conforme sotto il profilo sostanziale alle disposizioni di legge che la regolano. Invero l'atteggiamento villano non può essere consentito al pubblico ufficiale e nello stesso può essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro i quali le funzioni pubbliche debbono essere esercitate.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)