Sez. 6, Sentenza n. 34089 del 07/07/2003 Ud. (dep. 08/08/2003) Rv. 226329 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE | Esimente prevista dall'art. d.lg. lt. n. 288 del 1944 - Condizioni di applicabilità - Commissione di atto del p.u. esorbitante dai limiti della funzione - Identificazione della scriminante con i presupposti della provocazione - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE
L'esimente prevista dall'art. 4 del d. lgs. lt. 14 settembre 1944 n. 288 non si identifica con l'attenuante della provocazione, ma richiede presupposti e condizioni ben diverse. Essa è inapplicabile in relazione alle sole modalità esecutive dell'adempimento di un dovere funzionale del pubblico ufficiale, richiedendo la commissione di un "atto arbitrario", tanto che non sussiste contraddizione tra la concessione dell'attenuante della provocazione e l'esclusione dell'esimente speciale, essendo diversi, sul piano oggettivo e soggettivo, i presupposti che condizionano la configurabilità dei due istituti. E invero, nella provocazione, è sufficiente che si sia prodotto uno stato di eccitazione psichica conseguente alla percezione di un comportamento ingiusto posto in essere dalla vittima del reato, mentre per l'esimente dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale è necessario dimostrare che il comportamento di costui, causa della reazione offensiva, si sia posto completamente al di fuori della sua funzionale attività e abbia manifestato, nel contempo, una pervicace intenzione di eccedere dalle proprie attribuzioni per perseguire mere finalità vessatorie. (Fattispecie in tema di resistenza a p.u.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 n. 2, Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)