Sez. 1, Sentenza n. 10810 del 12/04/1995 Ud. (dep. 31/10/1995) Rv. 202667 - 01
Armi - Omessa custodia | Custodia dell'arma - Diligenza necessaria - Armadio chiuso a chiave - chiave nascosta in luogo noto solo al detentore - Sussistenza.
Armi - Omessa custodia
In ordine al requisito della diligenza con cui, nell'interesse della sicurezza pubblica, va assicurata la custodia delle armi, di guisa che le persone indicate nell'art. 20 bis legge 18 aprile 1975 n. 110 (legge sulle armi) non possono agevolmente impossessarsene, deve ritenersi, anche sulla base dei dati di comune esperienza, che il detto requisito sia integrato nel caso in cui l'arma - in ordine alla quale รจ irrilevante che essa sia carica e scarica - venga custodita in un armadio chiuso a chiave, e la chiave stessa sia nascosta in luogo noto solo al proprietario dell'arma.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)