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Sez. L, Sentenza n. 4936 del 10/10/1985 (Rv. 442309 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - INFERMITÀ NON DENUNCIATA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENERNE CONTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442309-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - INFERMITÀ NON DENUNCIATA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENERNE CONTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ. prescrive che al giudice è fatto Obbligo di valutare tutte le infermità che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. Pertanto solo in relazione ad infermità insorte od aggravatesi in detto contesto temporale ricorre l'Obbligo per il giudice di tenerne conto ai fini della valutazione del complesso invalidante; mentre tale Obbligo non ricorre allorché trattasi di infermità non denunciate dall'interessato, di origine remota e non rilevabile, sia per la Mancanza di segni esteriori sia perché non connesse agli apparati e agli organi sui quali - in relazione alle infermità denunciate - si svolge l'accertamento peritale. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto non censurabile la pronuncia del giudice del merito che in grado d'appello non aveva tenuto conto - ai fini del rinnovo delle operazioni peritali - del fatto che il C.T.U. Avesse omesso di valutare gli esiti di una remota frattura bimalleolare non denunciata dall'interessato né in Sede amministrativa né nell'atto introduttivo del giudizio). (V 192/84, mass n 432452; (V 4318/83, mass n 429215; (V 313/83, mass n 425118; (V 5844/82, mass n 423589).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)