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Sez. 1, Sentenza n. 6381 del 25/11/1982 (Rv. 424008 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - COMPRAVENDITA DI IMMOBILE - AZIONE DI SIMULAZIONE ASSOLUTA DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL COMPRATORE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - DEDUZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DELL'INOPPONIBILITÀ DELLA SIMULAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424008-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - COMPRAVENDITA DI IMMOBILE - AZIONE DI SIMULAZIONE ASSOLUTA DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL COMPRATORE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - DEDUZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DELL'INOPPONIBILITÀ DELLA SIMULAZIONE - LIMITI.*

Nella controversia promossa dal venditore nei confronti del compratore, per sentire accertare la simulazione assoluta della compravendita di immobile, qualora, a seguito del fallimento del compratore, il giudizio venga riassunto nei confronti del curatore, il curatore medesimo, a difesa degli interessi dei creditori, può invocare l'inopponibilità della simulazione, a norma dell'art. 1416 primo comma cod. civ., salvo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2915 secondo comma e 2652 n. 4 cod. civ. (applicabili anche nella situazione contemplata dal citato art. 1416), la domanda risulti trascritta in data anteriore alla dichiarazione del fallimento. Peraltro, ove ricorra quest'ultima ipotesi, con conseguente opponibilità della simulazione al curatore, l'accoglimento della domanda stessa postula la prova dell'accordo simulatorio, anteriore o coevo al contratto, da fornirsi mediante atto scritto di data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento, a norma dell'art. 2704 cod. civ.. (V 2923/82; (V 382/80, mass n 403763).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)