Sez. 1, Sentenza n. 1382 del 09/02/1987 (Rv. 450847 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONI - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - COMPRAVENDITA D'IMMOBILI - AZIONE DI SIMULAZIONE ASSOLUTA DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL COMPRATORE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CURATORE DELL'INOPPONIBILITÀ DELLA SIMULAZIONE - LIMITI - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA IN DATA ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - PROVA DELL'ACCORDO SIMULATORIO ANTERIORE O COEVO AL CONTRATTO - MEZZI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONI - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - COMPRAVENDITA D'IMMOBILI - AZIONE DI SIMULAZIONE ASSOLUTA DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL COMPRATORE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CURATORE DELL'INOPPONIBILITÀ DELLA SIMULAZIONE - LIMITI - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA IN DATA ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - PROVA DELL'ACCORDO SIMULATORIO ANTERIORE O COEVO AL CONTRATTO - MEZZI.*
Nella controversia promossa dal venditore nei confronti del compratore, per sentire accertare la simulazione assoluta della compravendita di immobile, qualora, a seguito del fallimento del compratore, il giudizio venga riassunto nei confronti del curatore, il curatore medesimo, a difesa degli interessi dei creditore, può invocare l'inopponibilità della simulazione, a norma dell'art. 1416 primo comma cod. civ., salvo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2915 secondo comma e 2652 n. 4 cod. civ. (applicabili anche nella situazione contemplata dal citato art. 1416), la domanda risulti trascritta in data anteriore alla dichiarazione del fallimento. Peraltro, ove ricorra quest'ultima ipotesi, con conseguente opponibilità della simulazione al curatore, lo accoglimento della domanda stessa postula la prova dell'accordo simulatorio, anteriore o coevo al contratto, da fornirsi mediante atto scritto di data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento, a norma dell'art. 2704 cod. civ. (V 2923/82, mass n 420820; (V 382/80, mass n 403763; (Conf 6381/82, mass n 424008).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)