Sez. L, Sentenza n. 2952 del 01/03/2001 (Rv. 544278 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso esercitata dall'Inail ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Pendenza del processo penale relativo all'infortunio - Pregiudizialità rispetto al giudizio civile - Insussistenza - Ipotesi di sospensione necessaria del processo civile ex art. 295 cod. proc. civ. o ex art. 75 cod. proc. pen. - Configurabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
In base alla regola generale di cui all'art. 295 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 33 legge 26 novembre 1990 n. 353, il giudizio instaurato dall'Inail nei confronti del datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni economiche erogate a lavoratore infortunato, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del processo penale pendente per gli stessi fatti, atteso che, in applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen., l'efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà mai fare stato nei confronti dell'Inail, che non è parte nel giudizio penale; né, d'altra parte, in tale ipotesi possono trovare applicazione le regole speciali di sospensione previste dall'art. 75 cod. proc. pen., in relazione all'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, posto che l'azione di regresso esercitata dall'Inail è diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 33, Cod. Proc. Pen. art. 75, Cod. Proc. Pen. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)