Sez. 1, Sentenza n. 3484 del 04/04/1998 (Rv. 514213 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggi realizzati a beneficio dei "profughi" ex legge n. 137 del 1952 e 1219 del 1960 - Criteri per la determinazione del prezzo di cessione - Disciplina applicabile.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
I nuovi e più rigorosi criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica fissati dall'art. 23 del d.P.R. n. 1035 del 1972 non sono applicabili alla cessione degli alloggi realizzati a beneficio dei "profughi" a norma dell'art. 18 della legge n. 137 del 1952 e dell'art. 5 della legge n. 1219 del 1960, che continua, quindi, ad essere regolata da quelli fissati dal d.P.R. n. 2 del 1959, così come modificato dalla legge n. 231 del 1962.
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 23, Legge 04/03/1952 num. 137 art. 18, Legge 14/10/1960 num. 1219 art. 5, DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)