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Sez. U, Sentenza n. 419 del 25/01/1989 (Rv. 461541 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED AGEVOLATA - ALLOGGI ASSEGNATI IN LOCAZIONE A PROFUGHI - CANONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461541-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED AGEVOLATA - ALLOGGI ASSEGNATI IN LOCAZIONE A PROFUGHI - CANONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Le Disposizioni del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 e della legge 8 agosto 1977 n. 513, in tema di Determinazione del canone di locazione per gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, non trovano applicazione con riguardo agli alloggi assegnati in locazione a profughi, secondo le previsioni della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modificazioni (costruiti dallo stato ed assunti in gestione dagli istituti autonomi per le case popolari), per i quali restano operanti le peculiari regole di quantificazione del canone locativo fissate da detta normativa speciale.*

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1952 num. 137 art. 18, Legge 04/03/1952 num. 137 art. 24, Legge 14/03/1961 num. 182, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 19, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)