Sez. U, Sentenza n. 2110 del 23/11/1995 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 203762 - 01
Impugnazioni penali - Interesse ad impugnare - In genere | Sentenza assolutoria pronunciata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. 1988 - Sussistenza dell'interesse - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Impugnazioni penali - Interesse ad impugnare - In genere
Una volta che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. Ed invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico. (Fattispecie relativa a procedimento che proseguiva con l'osservanza delle norme dell'abrogato codice di procedura penale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 254, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 254
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)