Sez. U, Ordinanza n. 5592 del 28/02/2020 (Rv. 657197 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Procura alle liti rilasciata all’estero - Omessa allegazione della traduzione dell’attività certificativa svolta dal notaio - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO
La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, è nulla, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità; siffatta nullità può essere sanata con la rinnovazione della procura, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 83, Cod. Civ. art. 122, Cod. Civ. art. 182, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)