diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8174 del 04/04/2018 (Rv. 648221 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | - Procura alle liti rilasciata all'estero - Autenticità - Accertamento – Requisiti - Mancanza – Conseguenze
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648221-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO

La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art. 12 l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, Tratt. Internaz. 05/10/1961, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)