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Sez. U, Sentenza n. 17876 del 02/07/2025 (Rv. 675632-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Traduzione in lingua italiana - Requisito di validità dell’atto - Esclusione - Fondamento - Nomina di un traduttore ex art. 123 c.p.c. - Facoltà - Presupposti.
Stato
decisa il 2025-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675632-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO

La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123, Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 20/12/1966 num. 1253, Tratt. Internaz. 25/05/1987, Legge 24/04/1990 num. 106, Tratt. Internaz. 07/06/1968, Legge 28/01/1971 num. 222, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)