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Sez. 6, Sentenza n. 13940 del 16/11/1999 Ud. (dep. 03/12/1999) Rv. 215436 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Eccezione di illegittimita costituzionale disattesa nel giudizio di primo grado e riproposta con i motivi di appello - Intervento della decisione di illegittimità costituzionale, sulla medesima questione, sollevata da altro giudice, nelle more - Effetti sul giudizio in corso - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215436-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità a partecipare al successivo giudizio del giudice che avesse respinto una richiesta di patteggiamento (intervenuta con sentenza della Corte costituzionale del 22 aprile 1992, n. 186), non può avere alcuna efficacia nella ipotesi in cui la questione di legittimità, già dichiarata manifestamente infondata dal giudice di primo grado, sia stata riproposta come motivo di appello e la declaratoria di illegittimità sia intervenuta - perché rimessa la questione alla Consulta da altro giudice - nelle more del giudizio di appello. Infatti, va da un lato osservato che l'incompatibilità non produce di per sè un vizio della decisione cui abbia partecipato il giudice incompatibile, e dall'altro che la parte interessata avrebbe potuto proporre istanza di ricusazione, essendo questa ammissibile anche nel caso in cui l'esito favorevole debba passare attraverso l'accoglimento di un'eccezione di illegittimità costituzionale. (Nel caso, la Cassazione ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di appello che avevano dichiarato l'irrilevanza della questione perché nel frattempo decisa nei sensi suindicati: ha osservato la Corte suprema che alla parte sarebbe stato consentito di ricusare il giudice e di sollevare la questione di legittimità costituzionale in sede di procedimento di ricusazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)