Sez. 6, Sentenza n. 9104 del 14/10/1997 Ud. (dep. 04/08/1998) Rv. 211575 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Atti compiuti nel procedimento - Incompatibilità riferentesi al giudice di primo grado ma dichiarata dalla Corte costituzionale nelle more del giudizio di appello - Possibilità per la parte di proporre retroattivamente dichiarazione di ricusazione - Esclusione - Effetto retroattivo delle sentenze di incostituzionalità - Limite delle situazioni giuridiche esaurite - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma esplica i suoi effetti anche retroattivamente, ma con salvezza delle situazioni esaurite. Pertanto, deve ritenersi priva di conseguenza la sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1996, n. 371 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. introducendo una nuova causa di incompatibilità per il giudice che in separato processo si sia pronunciato nei confronti di coimputati) intervenuta nelle more del giudizio di appello se l'ipotesi di incompatibilità ritenuta dalla Corte costituzionale si riferisca a una situazione verificatasi nel giudizio di primo grado, essendo esclusa la possibilità per la parte di proporre retroattivamente la dichiarazione di ricusazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)