Sez. 6, Sentenza n. 313 del 29/09/1999 Ud. (dep. 14/01/2000) Rv. 216403 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Incompatibilità riguardante il giudizio di primo grado e affermata dalla Corte costituzionale nelle more tra la pronuncia di primo grado e il giudizio di appello - Eccezione di incostituzionalità precedentemente dichiarata manifestamente infondata dal giudice di primo grado - Possibilità per la parte di dedurre con i motivi di appello la nullità della sentenza di primo grado per effetto della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa al nuovo caso di incompatibilità derivante dalla sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
In tema di incompatibilità del giudice, poiché le cause di incompatibilità devono essere eccepite con dichiarazione di ricusazione, ove il giudice di primo grado, in mancanza di tale dichiarazione, abbia dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen., e ove detta questione sia stata successivamente accolta (nelle more tra la pronuncia di primo grado e il giudizio di appello), la parte non può far valere con i motivi di appello come causa sopravvenuta di nullità della sentenza di primo grado il nuovo caso di incompatibilità affermato dalla Corte costituzionale, essendosi ormai esaurito il grado di giudizio al quale la situazione di incompatibilità si riferiva, e non incidendo la incompatibilità sulla capacità del giudice. (Fattispecie nella quale dopo la sentenza di primo grado era intervenuta la sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale, sulla base della quale il ricorrente, che non aveva proposto dichiarazione di ricusazione del giudice di primo grado, limitandosi ad eccepire la incostituzionalità della norma, aveva dedotto con un motivo di appello la nullità della sentenza di primo grado, riproponendo poi tale motivo in sede di ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)