Sez. L, Sentenza n. 3197 del 25/05/1985 (Rv. 440875 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DA PARTE DI UN ENTE COOPERATIVO CON PERSONALITÀ GIURIDICA DISTINTA DA QUELLA DEGLI ASSOCIATI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DA PARTE DI UN ENTE COOPERATIVO CON PERSONALITÀ GIURIDICA DISTINTA DA QUELLA DEGLI ASSOCIATI - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o ai fini dell'iscrizione presso le assicurazioni previdenziali obbligatorie, è da qualificare agricola l'attività di trasformazione - e successiva alienazione - dei prodotti agricoli la quale, ancorché svolta da un ente cooperativo con personalità giuridica propria e distinta da quella degli associati, sia connessa, complementare od accessoria all'attività di coltivazione dei fondi, da cui tali prodotti provengono, espletata dai detti soci; né tale collegamento economico-funzionale è escluso dalla presenza fra gli associati di soggetti non agricoltori, ove l'utilità derivante dai prodotti conferiti da costoro sia meramente secondaria rispetto alla prevalente utilità conseguita dalla lavorazione dei prodotti degli altri associati. (V 2653/83, mass n 427538; (V 1974/80, mass n 405606; (V 2115/79, mass n 398480; (V 1857/77, mass n 385582).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)