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Sez. L, Sentenza n. 2808 del 04/05/1985 (Rv. 440574 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL COMPORTO - RECESSO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ CONTESTUALMENTE AL SUPERAMENTO DEL COMPORTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440574-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL COMPORTO - RECESSO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ CONTESTUALMENTE AL SUPERAMENTO DEL COMPORTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di licenziamento per eccessiva morbilità - ove la contrattazione collettiva di categoria contempli il cosiddetto comporto sia esso "secco" (previsto per il caso di un'unica continua malattia) od anche "frazionato" (previsto per l'ipotesi di una pluralità di episodi morbosi ripetuti e discontinui) - alla circostanza che il lavoratore rimanga assente dal lavoro per malattia per un periodo che superi tale comporto consegue sempre l'insorgenza in favore del datore di lavoro della facoltà di recesso, che non deve necessariamente essere esercitata contestualmente al superamento del comporto, essendo sufficiente che il licenziamento sia comunicato in breve spazio di tempo, compatibilmente con le esigenze aziendali di procedere ai relativi accertamenti, senza che sia necessario alcun ulteriore e diverso giustificato motivo. (nella specie la C.S. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per superamento del comporto per malattia comunicato ad una lavoratrice dopo breve periodo di tempo che la stessa aveva ripreso servizio, disattendendo la tesi sostenuta dalla difesa di quest'ultima secondo cui l'art. 71 del C.C.n.L. 10 aprile 1979 per i dipendenti di aziende del turismo andava interpretato nel senso che la ripresa del servizio da parte del lavoratore dopo il superamento del comporto implicasse comunque la rinuncia del datore di lavoro alla facoltà di recesso). (V 4412/84, mass n 436305; (V 1973/84, mass n 434048; (V 4654/83, mass n 429539; (V 4181/83, mass n 429126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 10/04/1979 num. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)