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Sez. 2, Sentenza n. 1697 del 01/07/1966 (Rv. 323323 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323323-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITA - EFFETTI.*

L'interposizione fittizia di persona ha come indispensabile presupposto l'accordo simulatorio fra tre soggetti - contraente apparente, contraente effettivo, controparte-, per effetto del quale la stipulazione con la persona interposta e solo apparente, mentre in realta vero contraente e la persona diversa, che per fini particolari - leciti od illeciti - non vuole figurare nel contratto. In tal caso gli effetti del negozio sorgono esclusivamente nei confronti dell'interponente, che e il vero dominus negotii, mentre l'interposto, che e semplice schermo, non acquista ne trasmette diritti. Non puo aversi interposizione fittizia se l'interponente ed il prestanome non palesano il loro vero intento nell'altro contraente, non essendo sufficiente che di tale intento quest'ultimo sia venuto separatamente a conoscenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)