Sez. L, Sentenza n. 13071 del 29/12/1997 (Rv. 511233 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Verifica della sussistenza del requisito sulla base del solo ricorso - Necessità - Riferimento alla sentenza o al controricorso - Esclusione - Motivi di ricorso prospettanti violazione di norme processuali - Esposizione dei fatti idonea a identificare il quadro analitico della vicenda nelle sue varie articolazioni processuali - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
La ricorrenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, richiesto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 n, 3 cod. proc. civ. deve esser verificata, (unicamente in base alle risultanze del ricorso stesso, non integrabili né con il mero richiamo alla sentenza impugnata né con quanto emerge dal controricorso) avendo riguardo alle necessità di giudizio della corte in relazione ai motivi proposti, sicché ove questi prospettino errori nell'applicazione di norme processuali da parte del giudice di merito (quali, nella specie, la ritenuta ammissibilità dell'appello pur in assenza di specifici motivi, la violazione del giudicato per la mancata considerazione dell'omessa impugnazione di alcuni capi della sentenza di primo grado, l'illegittima pretermissione di una prova testimoniale sull'erroneo presupposto di una sua irrituale assunzione) è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro analitico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali e i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)