Sez. 1, Sentenza n. 6226 del 03/05/2001 (Rv. 546428 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Facoltà dell'opponente, ex art. 23, quarto comma, legge n. 689 del 1981, di stare in giudizio personalmente senza necessità di apposita autorizzazione - Notificazioni presso la cancelleria del giudice adito - Ammissibilità - Limiti - Sentenza - Impugnazione - Notificazione - Modalità - Notificazione presso la cancelleria del giudice "a quo" - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Inesistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nel quale, a norma dell'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'opponente può stare in giudizio di persona, senza necessità di apposita autorizzazione, ove manchi la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio da parte dello stesso opponente, le notificazioni a quest'ultimo vengono eseguite, alla stregua dell'art. 22, quinto comma, della citata legge n. 689 del 1981, mediante deposito in cancelleria, analogamente a quanto disponeva l'art. 58 disp. att. cod. proc.civ. per i giudizi innanzi al Pretore nei quali la parte si difendesse personalmente (disposizione tuttora vigente, ai sensi degli artt. 319, secondo comma, a 58 cit., per le cause dinanzi al giudice di pace). A tale disposizione va data - in armonia con la interpretazione giurisprudenziale del citato art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - valenza restrittiva, nel senso che la previsione relativa alla possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni di atti presso la cancelleria durante il procedimento non si estende alla impugnazione della sentenza che definisce il giudizio, la quale deve, a pena di giuridica inesistenza, essere effettuata personalmente alla parte ai sensi degli artt. 137 e segg. e 330 e segg. cod. proc. civ., in quanto la chiusura del pregresso grado del giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice " a quo" e l'inettitudine di questa a configurarsi come luogo di consegna legittima dell'atto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)