Sez. 6, Sentenza n. 901 del 10/12/2025 Cc. (dep. 09/01/2026) Rv. 289144-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Rivelazione della notizia segreta - Avvalimento del segreto - Differenze - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
Integra il delitto previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen. la rivelazione, da parte del pubblico agente, di un segreto di ufficio, anche se effettuata per fini di utilità patrimoniale, configurandosi, invece, il più grave delitto previsto dall'art. 326, comma terzo, cod. pen. nel caso in cui il pubblico agente sfrutta direttamente, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto delle informazioni destinate a rimanere segrete. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale del riesame, confermativa del decreto di sequestro probatorio, ritenendo insussistente il "fumus" del delitto di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen. per aver determinato la rivelazione anticipata delle domande di una procedura concorsuale un vantaggio mediato per i destinatari della notizia e non un diretto avvalimento del segreto da parte del pubblico agente).
Cod. Pen. art. 326 com. 1, Cod. Pen. art. 326 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)