diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 37559 del 27/09/2007 Cc. (dep. 11/10/2007) Rv. 237447 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Differenze tra le fattispecie previste dal primo e terzo comma dell'art. 326 cod.pen..
Stato
decisa il 2007-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237447-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO

La rivelazione da parte del pubblico ufficiale di un segreto di ufficio integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen. anche laddove sia fatta per finalità patrimoniali, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma dello stesso articolo quando il pubblico ufficiale sfrutti - per profitto patrimoniale o non - il contenuto economico e morale, in sé, delle informazioni segrete. Ne consegue che tale ultima fattispecie, non comportando necessariamente la rivelazione ad estranei del segreto, può eventualmente concorrere con quella prevista dal primo comma. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod.pen. nella condotta di rivelazione di segreti di ufficio in esecuzione di una promessa corruttiva)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 com. 1, Cod. Pen. art. 326 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)