diritto.io

Sez. 6 - , Sentenza n. 16802 del 24/03/2021 Cc. (dep. 03/05/2021) Rv. 281303 - 02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Reati di cui all'art. 326, commi primo e terzo, cod. pen. - Differenze - Utilità conseguita per effetto della rivelazione - Sussistenza del reato di cui all'art. 326 comma primo cod.pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281303-02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO

La rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove compiuta per fini di utilità patrimoniale, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza cautelare, emessa in relazione al reato di cui all'art. 326, comma terzo, cod.pen., rilevando che gli imputati non avevano tratto direttamente vantaggio dalle informazioni riservate, avendo informato i destinatari di una misura cautelare della loro adozione al fine di ottenere un'utilità economica quale corrispettivo della rivelazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 com. 1, Cod. Pen. art. 326 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)