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Sez. 1, Sentenza n. 6720 del 12/03/2008 (Rv. 602621 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI | Art. 13 del d.lgs. n. 480 del 1992 - Divieto di adozione come segno distintivo del marchio altrui - Applicabilità - Presupposto - Rischio di confondibilità - Accertamento - Giudizio di comparazione - Modalità.
Stato
decisa il 2008-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602621-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI

Ai sensi dell'art. 13 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, il divieto di adozione come ditta, insegna, denominazione o ragione sociale, di un segno uguale o simile al marchio altrui, trova applicazione quando, a causa dell'identità od affinità tra l'attività d'impresa dei due titolari dei segni distintivi ed i prodotti o i servizi per i quali è stato adottato il marchio, si possa verificare un rischio di confusione per il pubblico, identificabile anche con la possibilità di associazione tra i segni. Ne consegue che il giudizio di comparazione sul quale si fonda la confondibilità non deve essere formulato in riferimento ai prodotti delle due imprese o alla violazione della correttezza professionale o commerciale, ma esclusivamente in riferimento all'attività svolta dall'impresa che ha assunto il marchio come segno distintivo della propria ditta e i prodotti, protetti dal marchio registrato, commercializzati dall'altra.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/06/1992 num. 480, Decreto Legisl. 21/06/1993 num. 480 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)