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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29851 del 18/11/2019 (Rv. 656097 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione telematica - Effettuata dall’Avvocato - Esito negativo per fatto imputabile al destinatario - Perfezionamento - Esclusione - Deposito in cancelleria ex art. 16 d.l. n. 179 del 2012 - Validità - Esclusione - Fondamento - Onere del difensore.
Stato
decisa il 2019-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656097-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)