Sez. 1, Sentenza n. 16916 del 11/11/2003 (Rv. 568047 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Trattamento pensionistico - Disciplina - Operatività nell'ipotesi di fallimento - Esclusione - Determinazione della quota occorrente per il mantenimento del fallito e della sua famiglia - Attribuzione al giudice delegato ex art. 46 l. fall. - Fattispecie - Somme percepite dal fallito a titolo di rimborso IRPEF.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI
La disciplina attinente al trattamento pensionistico - e quindi alla sua entità, alla misura degli aumenti ed altro - , non trova applicazione, per quanto che riguarda la determinazione della quota della pensione occorrente per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, nell'ipotesi di esecuzione concorsuale, per la quale opera la normativa speciale di cui all'art. 46 della legge fallimentare, onde la determinazione di detta quota è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice delegato (nella specie i falliti lamentavano fosse stata loro ordinata la restituzione alla massa attiva di somme da loro percepite a titolo di rimborso IRPEF ed indebitamente trattenute).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)