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Sez. 1, Sentenza n. 2939 del 07/02/2008 (Rv. 601790 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Trattamento pensionistico da invalidità - Inclusione - Determinazione dei limiti da parte del giudice delegato - Vincolo di impignorabilità dell'art.545 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Questione di incostituzionalità - Non fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601790-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

In tema di pensioni, alle quali fa riferimento la disposizione del n. 2 dell'art. 46, primo comma, legge fall., nel prevedere i beni ed i diritti esclusi dal fallimento nei limiti fissati dal giudice delegato, non trovano applicazione anche gli ulteriori limiti di pignorabilità posti dall'art. 545, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., non estensibili alla esecuzione concorsuale, per la specialità di disciplina di questa, restando affidato al predetto organo giudiziale il potere di determinare la eventuale devoluzione al fallito, e conseguente sottrazione all'acquisizione all'attivo fallimentare, di una parte delle somme a lui dovute; né si può dubitare della legittimità costituzionale dell'art.46 citato, con riguardo agli artt.32, primo comma e 38, primo comma, Cost., poiché la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n.506 del 2002 - nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art.128 r.d.l. n. 1827 del 1935 e, in via derivata, degli artt. 1 e 2, primo comma, d.P.R. n.180 del 1950 - ha rimosso lo squilibrio prima di allora derivante dalla prevista, generale, impignorabilità delle pensioni se non per crediti qualificati, conseguendone un sistema che, ad un limite massimo predeterminato nella esecuzione individuale (con la possibilità di estendere il pignoramento, per il simultaneo concorso di più cause, fino alla metà delle somme ex art.545, quinto comma, cod. proc. civ.), affianca ora, per il fallimento, una non irragionevole devoluzione al giudice del potere di individuazione delle somme necessarie, secondo una discrezionalità non piena, ma vincolata all'adeguatezza degli assegni percepiti dal fallito al mantenimento proprio e familiare, senza pervenire a soddisfare il parametro del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della pluralità dei creditori concorrenti nella procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 128 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)