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Sez. 3, Sentenza n. 15863 del 15/12/2000 (Rv. 542690 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Ordinanze pronunciate in udienza - Presunzione di conoscenza per le parti non presenti - Sussistenza - Conseguenze - Termine per l'opposizione - Decorrenza - Dal giorno della pronuncia dell'ordinanza.
Stato
decisa il 2000-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542690-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Il principio di cui al secondo comma dell'art. 176 c.p.c. - secondo il quale l'onere delle parti di essere presenti all'udienza comporta che i provvedimenti pronunciati all'udienza stessa si presumano conosciuti anche dalle parti non presenti - trova applicazione, atteso il richiamo di cui all'art. 487, secondo comma c.p.c., anche nel processo esecutivo, sicché il termine per le opposizioni contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione emesse in udienza decorre dalla pronuncia dell'ordinanza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)