Sez. 1, Sentenza n. 435 del 19/01/1996 (Rv. 495511 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Ordinanze pronunciate fuori udienza - Decorrenza del termine per impugnare - Dalla comunicazione del provvedimento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Il termine di cinque giorni per l'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 cod.proc.civ., comincia a decorrere dal giorno della legale conoscenza dell'atto impugnato, la quale, per le ordinanze pronunciate (ai sensi del combinato disposto degli artt. 487, secondo comma, e 186 cod.proc.civ.) fuori dell'udienza, suppone la comunicazione del provvedimento alla parte, quale requisito indispensabile perché il provvedimento raggiunga il suo scopo. Pertanto, non è configurabile a carico del ricorrente un onere che gli imponga - al di là del dovere di lealtà e probità, cui occorre conformare il proprio comportamento nell'attività processuale - la dimostrazione di non avere avuto notizia del provvedimento opposto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 186, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)