Sez. U, Ordinanza n. 22990 del 09/12/2004 (Rv. 578277 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Incarichi dirigenziali - Conferimento e revoca, nella nuova disciplina di cui alla legge n. 145 del 2002 - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Anche nell'assetto normativo delineato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale, è devoluta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con pienezza di tutela delle situazioni giuridiche coinvolte, la cognizione di tutte le controversie concernenti il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali (anche per quelli di maggiore importanza, in relazione ai quali i provvedimenti sono riservati a fonti pubblicistiche), trattandosi in ogni caso di atti, che concernono il funzionamento degli apparati, appartenenti alla gestione dei rapporti di lavoro ed assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 15/07/2002 num. 145 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)