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Sez. U, Sentenza n. 8950 del 16/04/2007 (Rv. 596318 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Nomina di dirigenti sanitari di azienda ospedaliera - Procedura a carattere non concorsuale - Scelta del professionista da parte del direttore generale dell'AUSL - Impugnazione di provvedimento di esclusione di candidato - Giurisdizione dell'a.g.o. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596318-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La procedura di selezione avviata da un'Azienda ospedaliera per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo grado del ruolo sanitario - prevista dall'art. 15 ter, commi 2-3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 - non ha carattere concorsuale, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione per requisiti di professionalità e capacità manageriali. Pertanto, l'impugnazione del provvedimento, emanato dallo stesso direttore generale, di esclusione di uno dei partecipanti alla selezione inserito nella rosa dei candidati già dichiarati idonei, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto adottato in base a capacità e poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)