Sez. L, Sentenza n. 11455 del 12/10/1999 (Rv. 530604 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Sentenza emanata sulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti oppure sulla base dell'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle invocate dalle parti stesse - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza - Sentenza attributiva di un bene non richiesto dalla parte ovvero contenente statuizioni basate su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non considerati dal giudice di primo grado - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnazione di licenziamento collettivo per riduzione del personale intimato nell'ambito della procedura prescritta dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. Civ. se non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, implica però il divieto del giudice stesso di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa ma che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice. Ne consegue che se nel ricorso introduttivo del giudizio il lavoratore ha impugnato il licenziamento intimatogli nell'ambito della procedura prescritta dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 invocando a fondamento della sua domanda specifiche ragioni dirette a comprovare la mancanza di una effettiva causale di detto licenziamento, il giudice non può d'ufficio, al fine di escludere la legittimità (e/o la configurabilità) del licenziamento collettivo, dare rilievo al diverso - e non dedotto - motivo del mancato raggiungimento del requisito numerico minimo di cui all'art. 24, comma primo, della citata legge n. 223.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)