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Sez. 1, Sentenza n. 46269 del 24/10/2007 Cc. (dep. 12/12/2007) Rv. 238841 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria incidenti su diritti soggettivi - Sindacabilità giurisdizionale - Sussistenza - Procedimento da adottare - Individuazione - Conseguenze - Sottoposizione del soggetto al regime E. I. V. - Violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Insussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238841-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

I provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria incidenti su diritti soggettivi sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)