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Sez. L, Sentenza n. 4677 del 10/08/1979 (Rv. 401220 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE DI UN GEOMETRA CHE SIA IMPIEGATO DELLO STATO O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO CONTENUTO NELL'ART 7 DEL RD N 274 DEL 1929 - PROVVEDIMENTO RELATIVO - ILLEGITTIMITA - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELL'AGO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401220-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE DI UN GEOMETRA CHE SIA IMPIEGATO DELLO STATO O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO CONTENUTO NELL'ART 7 DEL RD N 274 DEL 1929 - PROVVEDIMENTO RELATIVO - ILLEGITTIMITA - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELL'AGO - AMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248, allegato e, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, il giudice ordinario ha il potere-dovere di disapplicare, fra le parti in lite, il provvedimento illegittimo di iscrizione del geometra nell'albo professionale adottato in violazione dell'art 7 del RD 11 febbraio 1929 n 274 (regolamento per la professione di geometra) che fa divieto di iscrizione negli albi professionali agli impiegati dello stato e delle altre pubbliche amministrazioni cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'Esercizio della professione. Tale disapplicazione comporta l'accertamento puramente incidentale dell'illegittimita dell'atto e la declaratoria dell'inapplicabilita di esso nelle singole fattispecie sottoposte all'esame del giudice: come ad esempio nel caso di riscatto da parte del geometra delle annualita pregresse ai fini pensionistici. (V 761/77, mass n 384358).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)