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Sez. L, Sentenza n. 1358 del 23/02/1983 (Rv. 426162 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CONTROVERSIA FRA IL DATORE DI LAVORO DI UN GIORNALISTA E L'ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - INDAGINE "INCIDENTER TANTUM" CIRCA LA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE DEL GIORNALISTA ALL'ALBO AL FINE DI UNA SUA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426162-01

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CONTROVERSIA FRA IL DATORE DI LAVORO DI UN GIORNALISTA E L'ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - INDAGINE "INCIDENTER TANTUM" CIRCA LA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE DEL GIORNALISTA ALL'ALBO AL FINE DI UNA SUA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nella controversia fra il datore di lavoro di un giornalista e l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con riguardo agli obblighi contributivi del primo verso il secondo, il giudice ordinario, in Sede di riscontro dei presupposti di tali obblighi, non può sindacare incidenter tantum la legittimità dell'iscrizione di detto giornalista all'albo, disposta dagli organi professionali a norma della legge 3 febbraio 1963 n. 69 al fine di una sua eventuale disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, atteso che detta iscrizione integra un atto amministrativo, privo di margini di discrezionalità, di accertamento costitutivo di uno status, a fronte del quale, la privazione del professionista dello status medesimo e dei diritti ad esso conseguenti, può derivare solo da un provvedimento di cancellazione da parte degli stessi organi professionali, ovvero da un accertamento giurisdizionale in via principale. (V 4677/79, mass n 401220; (V 761/77, mass n 385358; (Conf 3675/82, mass n 421648; (Conf 6252/81, mass n 417063).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)