Sez. L, Sentenza n. 3196 del 18/03/2000 (Rv. 534881 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti leciti di opere e servizi - Elencazione ex art. 3 legge n. 1069 del 1960 - Tassatività - Esclusione - Presupposti di liceità - Gestione autonoma dell'appaltatore - Insussistenza di interventi direttivi del committente sui lavoratori - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, gli appalti leciti di opere e servizi non sono soltanto quelli esemplificati dall'art. 3, ma tutti quelli che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto. (Nella specie la S.C. ha annullato per vizio di motivazione la sentenza impugnata che, pur avendo fatto riferimento a corretti principi di diritto, aveva escluso l'illiceità dell'appalto in relazione a fattispecie in cui, sotto diversi profili, risultavano aspetti di diretta organizzazione, direzione e controllo dei dipendenti della ditta appaltatrice da parte del personale delle Ferrovie dello Stato - soggetto committente -, oltre che di utilizzazione da parte dei medesimi di mezzi messi a disposizione dall'appaltante).
Riferimenti normativi: Legge 23/01/1960 num. 1069 art. 1 CORTE COST., Legge 23/01/1960 num. 1069 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)