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Sez. L, Sentenza n. 11022 del 13/05/2009 (Rv. 608669 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Utilizzazione da parte dell'appaltatore di attrezzature fornite dall'appaltante - Presunzione legale di illiceità dell'appalto - Operatività - Limiti - Valore economico modesto delle attrezzature o macchinari utilizzati per il compimento dell'opera - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608669-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In relazione al divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di attrezzature fornite dall'appaltante non implica l'illiceità dell'appalto ove il compimento dell'opera non richieda l'uso di attrezzature o macchinari notevoli, ma possa essere realizzato anche con l'ausilio di mezzi modesti, ferma restando la necessaria esistenza in capo all'appaltatrice di una autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio anzidetto, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la violazione del divieto legale in un caso di uso, da parte del socio di una cooperativa appaltatrice, di un computer di proprietà del committente, in concreto utilizzato nell'interesse della cooperativa).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)