Sez. 3, Sentenza n. 8134 del 21/07/1993 (Rv. 483236 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 69 della legge n. 392 del 1978 - Messa in mora del conduttore - Necessità - Modalità.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione
Poiché la previsione di cui all'art. 69 legge 27 luglio 1978, n. 392 secondo cui l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione della indennità di avviamento commerciale, comporta per il conduttore una proroga legale del termine di adempimento dell'obbligo di riconsegna, per aversi responsabilità del conduttore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 cod. civ., è necessaria la messa in mora del conduttore, mediante il pagamento dell'indennità di avviamento commerciale od offerta reale della stessa, non potendosi ritenersi inadempiente chi esercita un diritto derivante dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)