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Sez. 3, Sentenza n. 2711 del 03/08/1999 Cc. (dep. 21/04/2000) Rv. 216557 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Affievolimento delle esigenze cautelari - Imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. - Impossibilità - Ragione - Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - Cessazione - Insussistenza delle esigenze cautelari.
Stato
decisa il 1999-08-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216557-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

Quando l'imputazione concerne il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. la permanenza delle esigenze cautelari, ancorché attenuata, comporta il mantenimento dell'originaria più grave misura coercitiva. Per potere fare cessare la custodia cautelare devono venire a mancare completamente le suddette esigenze, ma a tale ipotesi consegue la revoca della misura imposta, a norma del comma 1 dell' art. 299 c.p.p., non prevedendosi la riserva contenuta nel comma 2 in ordine ai reati contemplati nel comma 3 dell' art. 275.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)