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Sez. 5, Sentenza n. 24924 del 07/05/2004 Cc. (dep. 01/06/2004) Rv. 229877 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - IN GENERE | Imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. - Attenuazione delle esigenze cautelari - Effetti - Presunzione di adeguatezza dell'originaria e più grave misura coercitiva - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229877-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - IN GENERE

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'attenuazione delle esigenze cautelari presunte, ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., comporta, purchè continuino a sussistere i gravi indizi di colpevolezza, il mantenimento della originaria e più grave misura coercitiva, come previsto dall'art. 299, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la revoca della misura può avere luogo solo se le dette esigenze vengano a mancare completamente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)