Sez. 3, Sentenza n. 24536 del 20/03/2013 Cc. (dep. 05/06/2013) Rv. 255457 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Provvedimento "de plano" - Condizioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In tema di archiviazione, il provvedimento assunto "de plano" dal giudice per le indagini preliminari nonostante l'opposizione della persona offesa è illegittimo qualora, invece di delibare sull'ammissibilità dell'opposizione, egli abbia valutato il merito della richiesta del pubblico ministero in ordine alla fondatezza dell'accusa. (Nella specie, il g.i.p. aveva ritenuto in diritto non configurabile il reato ipotizzato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)